Viaggio nel legittimo impedimento

    Inizia con questo numero un mini viaggio alla scoperta dei quattro quesiti referendari che gli italiani saranno chiamati a votare il 12 e il 13 giugno prossimi. Il primo quesito che prendiamo in esame è quello del cosiddetto legittimo impedimento (scheda verde chiaro).

    Che cos’è
    Nel codice penale è previsto che ogni cittadino ha il diritto a far spostare un’udienza di un processo che lo riguarda se ha un impedimento che però, dice la legge, dev’essere effettivo e assoluto. Caso tipico, una malattia. Nel caso di un imputato che sia anche Presidente del Consiglio o un Ministro, è intervenuta una legge, quella del legittimo impedimento, che ha esteso notevolmente i casi in cui egli può chiedere di non presenziare al dibattimento e quindi, implicitamente, di rinviare il processo stesso. La legge in questione (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza) è stata approvata dalla Camera e, grazie a due voti di fiducia, anche dal Senato. Ma attenzione, la richiesta di legittimo impedimento deve essere motivata dal concomitante esercizio di una o più attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività coessenziale alle funzioni di governo. Secondo il comma 4 dell’articolo 1, il rinvio può essere anche continuativo, per un periodo non superiore a sei mesi. Tuttavia, nel periodo di congelamento dei processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, il corso della prescrizione rimane sospeso. L’articolo 2 specifica, invece, la finalità ufficiale del provvedimento: Consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri stessi il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla costituzione e dalla legge.

    La parziale bocciatura
    Ma è proprio questa finalità che ha portato l’opposizione a chiedere l’intervento della Corte Costituzionale. Il motivo è molto semplice: per l’IdV e gli altri partiti, il legittimo impedimento non sarebbe altro che un “salvacondotto giudiziario temporaneo a Silvio Berlusconi per i suoi processi a Milano dopo la bocciatura del lodo Alfano (ottobre 2009) e nell’attesa dell’approvazione di un lodo costituzionale”. L’intervento c’è stato ma ha modificato solo in parte la legge. La Corte ha sentenziato la bocciatura dell’idea del rinvio continuativo, per irragionevole sproporzione tra diritto di difesa ed esigenze della giurisdizione e ha bocciato anche l’affidamento del rinvio su semplice richiesta del Presidente del Consiglio o dei Ministri interessati: la valutazione è rimessa al giudice. Il che significa che l’autorità giudiziaria ha la facoltà di opporsi alla volontà dell’imputato, e imporre la prosecuzione del dibattimento.

    Il quesito
    Ai cittadini, quindi, verrà chiesto: «Volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonché l’articolo 2 della legge 7 aprile 2010 numero 51 recante disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?». Votando SÌ la legge sul legittimo impedimento sarà cancellata, un NO, invece, la confermerebbe nella sua versione attuale.

    La partita è politica
    In realtà dietro al quesito e, soprattutto dopo le recenti Amministrative, c’è tutta una questione politica. Per l’Italia dei Valori, ossia per il partito che è stato il promulgatore del referendum “il referendum sarà un plebiscito a favore o contro la permanenza di Berlusconi al Governo: l’occasione giusta per mandarlo a casa e nelle aule di tribunale dove lo aspetta la giustizia”.
    Naturalmente la maggioranza, invece, cerca di minimizzare. “I referendum finora sono andati tutti deserti perché convocati su temi che interessano solo una parte del ceto politico o che sono strumentalmente agitati da giustizialisti alla Di Pietro”.

    Francesco Barone