Bene che acquisti, garanzia che hai

    Il nuovo telefonino fa i capricci, la nuova videocamera non funziona, la nuova automobile sta più in officina che sul parcheggio di casa, la lavatrice te l’hanno aggiustata riconoscendoti la garanzia ma ti hanno fatto pagare il trasporto, l’impianto da poco istallato dall’idraulico perde acqua? Chiunque di noi ha dovuto affrontare inconvenienti del genere. Dal 23 marzo 2002 è entrato in vigore il decreto legislativo che recepisce la direttiva UE in tema di garanzie di consumo. La riforma ha portato notevoli miglioramenti anche per i consumatori italiani che pochi conoscono e spesso non riescono ad ottenere. Se ne è parlato nella puntata di “Diritto e Rovescio, dalla parte dei consumatori”, trasmissione in onda su IcaroTv. Quella sancita nel 2005 dal nostro Ordinamento, in applicazione di una norma europea del 1999, è una modifica non di poco conto. Le novità più rilevanti sono due: la garanzia è obbligatoriamente di due anni su tutti i beni mobili acquistati con la sola esclusione di quelli oggetto di vendite giudiziarie, di acqua e gas da servizio pubblico e dell’energia elettrica, inoltre a fornire l’assistenza post vendita è il negoziante e non più il produttore. Se il bene acquistato ha quindi qualche difetto (non derivante però da un uso improprio come una caduta), il consumatore può chiedere a sua scelta al venditore di riparare il bene o di sostituirlo senza spese, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o troppo oneroso. Altre opzioni per l’acquirente sono eventualmente la riduzione del prezzo o, in ultima istanza, la risoluzione del contratto. Da sottolineare anche che l’eventuale riparazione non deve oltrepassare un termine che la legge definisce congruo, altrimenti il consumatore può inviare un sollecito scritto intimando un termine ultimo o la definitiva sostituzione del prodotto. Dal momento in cui ci si accorge della problematica del bene acquistato ci sono due mesi di tempo per inviare al venditore la denuncia scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (quindi l’azione si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna). Per provare l’acquisto è necessario mostrare lo scontrino (e vista la tendenza a scolorirsi col tempo sarebbe indicato farne delle fotocopie). In caso di smarrimento si possono presentare però altri documenti come ad esempio la cedola della carta di credito, il tagliando dell’assegno o la confezione del prodotto. I difetti che si manifestano entro sei mesi dalla consegna si considerano come esistenti già all’origine. A prestare la garanzia non è poi solo il venditore, ma in generale chi fornisce prodotti con contratti di somministrazione, d’appalto, di prestazione d’opera o di permuta. Ma non solo: se i beni venduti devono essere montati o installati, è garantita anche l’installazione e questo vale pure se il prodotto è concepito per essere installato dal consumatore (come accade ad esempio coi mobili Ikea). Oltre a funzionare, il bene deve quindi essere idoneo al suo uso tipico, conforme alla descrizione fatta dal venditore, in possesso di qualità e prestazioni abituali che ci si può ragionevolmente aspettare o che sono state pubblicizzate e perfettamente installato (se l’installazione è compresa nel prezzo o il venditore ha dato istruzioni per eseguirla).
    Si tratta di norme, relativamente nuove, che vanno incontro alle esigenze dei consumatori ma, come detto, non sempre sono conosciute. Lo scorso anno Federconsumatori, nel solo sportello di Rimini, ha portato a buon fine ben 14 situazioni denunciate dai cittadini. A queste si devono aggiungere quelle archiviate senza soluzione (anche per desistenza del consumatore) e quelle per le quali è stato sufficiente un consiglio telefonico. E se da un lato è importante che i cittadini conoscano i propri diritti dall’altro anche le associazioni di categoria si devono impegnare per informare gli associati dei propri doveri.
    “Nel novembre scorso ad esempio – ha detto in trasmissione Gianfranco Simonetti, presidente di Confcommercio – abbiamo tenuto un corso d’aggiornamento. Per il piccolo commercio questa norma può essere un impegno ed un costo in più ma anche un’opportunità di valorizzazione dell’attività attraverso un rapporto più diretto con i clienti”.
    “Per il consumatore queste nuove norme – ha aggiunto Marco Gallerani, direttore dell’Ipercoop di Rimini – hanno rappresentato un bel salto di qualità. Ora siamo noi gli interlocutori tra il fabbricante e il cliente finale e questo ci ha aggiunto dei costi (come quelli di invio dei prodotti nei centri assistenza) svincolando però i cittadini dalle lungaggini delle diatribe tra commercianti e costruttori che possono durare molto tempo”.
    Ma per i beni usati? I due anni di garanzia valgono anche per loro. È legittimo, però, in questo caso ridurre la tutela ad un solo anno (ma la scelta deve essere specificata dal negoziante). È bene anche ricordare che le normative in questione valgono in Italia, a San Marino ad esempio non vige alcun obbligo di questo tipo e a fare fede è la garanzia decisa dal produttore del bene acquistato.

    Andrea Polazzi