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Strade vicinali: chi sono i responsabili?

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Se c’è una cosa che tutti, ma proprio tutti noi, conosciamo bene, è il concetto di strada. Un concetto nitido. Se, però, ci si addentra nel concetto di strada dal punto di vista giuridico, ecco che questa certezza comincia a vacillare e la nozione di strada non è più immediatamente riconoscibile. E, all’interno di questa complessa disciplina, c’è una specifica tipologia di strada che è ancora meno nota, identificabile o individuabile: quella di strada vicinale. Semplificando al massimo possiamo dire che si tratta di una via costruita su suolo privato, tipologia disciplinata dalla legge e che, a volte, può rappresentare una vera e propria gatta da pelare. Ne è un esempio la storia di R.T, una lettrice de ilPonte. La storia comincia con due piogge torrenziali, talmente intense da causare il completo allagamento, e l’inagibilità, di una strada vicinale situata nella zona di via Montepulciano, a Rimini. A causa dell’ingestibile situazione, R.T. non più giovane fa  telefonare ai nipoti prima alla Polizia Municipale e, in seguito, alla Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana del Comune di Rimini. Dopo un ping-pong di telefonate ed e-mail, arriva la risposta: nel caso delle strade vicinali riminesi, esiste un accordo non scritto secondo il quale i privati che hanno dato vita alla strada stessa hanno la responsabilità di intervenire per risolvere eventuali problemi, come l’allagamento causato dalla pioggia. Mentre il Comune, attraverso i propri tecnici, s’impegna a fornire ai privati i materiali idonei all’intervento.
Fin qui, tutto chiaro. Passano i mesi, però, e di questi materiali nessuna traccia mentre, ovviamente, le condizioni della strada non migliorano, anzi. La nostra lettrice quindi, ricontatta i tecnici comunali ottenendo, in risposta, che i materiali non ci sono, perché per l’anno 2017 il Comune di Rimini non ha stanziato fondi a bilancio per la gestione delle strade vicinali. Come risolvere la situazione, dunque? Secondo il responsabile tecnico del Comune, sussiste, sì, l’accordo con i privati, ma il Comune può anche emanare un’ingiunzione che obbliga il privato ad intervenire per la manutenzione della strada, anche con mezzi propri. Ma, alla giusta obiezione per cui, in questo caso, un privato possa anche decidere di chiudere la strada, R.T. si sente controbattere che questo non è possibile, poiché su di essa sussiste un interesse pubblico. Un paradosso: chi è responsabile per la gestione di questo tipo di strade? Ed è proprio vero che il Comune può obbligare un privato ad assumersi la responsabilità della sua manutenzione, anche con mezzi propri? E possono esistere accordi in tal senso? Cerchiamo di dare una risposta a queste domande, attraverso un approfondimento sull’argomento, grazie all’aiuto dell’avvocato savignanese Pierino Buda.

Di cosa parliamo?
Le strade vicinali rappresentano una particolare tipologia di strada che si trova, generalmente, fuori dai centri abitati, e che sono costruite su un suolo privato. Non appartengono allo Stato, ma a uno o più privati cittadini. Molto semplicemente, sono delle vie che mettono in comunicazione più fondi (si trovano, infatti, essenzialmente in campagna) tra di loro, o un fondo ad una pubblica via. “Una strada vicinale – secondo l’avvocato Buda –nasce e si forma nel momento in cui, due o più proprietari di fondi confinanti conferiscono parte del proprio suolo, mettendolo in comune. Questo genere di strada, dunque, si ritrova ad essere sempre interposta tra due poderi di proprietà privata. Ma occorre specificare che, nel momento in cui nasce, la strada vicinale diventa giuridicamente autonoma, distinta dai suoli privati e dai loro proprietari”. Ma non è tutto. Le strade vicinali, infatti, sono organizzate in un’ulteriore classificazione, che le suddivide in due diverse categorie.

Pubblico o privato?
Guardandole dal punto di vista del loro utilizzo: “Una strada vicinale – continua a spiegare l’avvocato Buda – può essere ad uso privato o ad uso pubblico. Nel caso di uso privato, la strada viene destinata all’uso esclusivo dei proprietari dei fondi confinanti, che hanno conferito parte del proprio suolo per la sua costituzione”. Il passaggio su di esse rimane, dunque, riservato esclusivamente ai residenti, anche grazie all’uso di cartelli e segnaletica, come spesso avviene nelle strade vicinali private senza uscita. “In questi casi, nonostante, come detto, le strade siano autonome rispetto ai proprietari dei fondi, è a loro che spetta la gestione e la manutenzione. Diversa, invece, la situazione delle strade vicinali adibite all’uso cosiddetto ’uti cives’, cioè aperto al pubblico. In questo caso la strada, pur rimanendo privata, è transitabile dalla generalità dei cittadini, come una vera e propria strada pubblica. Questo tipo di strada, a seguito di specifico riconoscimento dell’uso pubblico da parte del Comune di appartenenza, entra a far parte, in tutto e per tutto, del piano delle strade comunali. Di conseguenza, le responsabilità di gestione e manutenzione sono in capo all’Amministrazione del Comune, come per una qualsiasi altra strada comunale. Ma non solo. Qualora il Comune non provveda al riconoscimento e all’inserimento della strada nel piano, la Regione interviene per la costituzione di un consorzio obbligatorio, cui partecipano tutti i proprietari dei fondi che hanno contribuito alla formazione della strada, consorzio cui spetta la sua corretta manutenzione”. È, quindi, il Comune a farsi carico della gestione delle strade vicinali che presentano un uso pubblico, previo riconoscimento.

Il caso specifico
Questa, dunque, la panoramica della disciplina generale che la legge riserva al tema delle strade vicinali. Ma, a livello locale, ogni ente territoriale può decidere di gestire questo tipo di strade in modo parzialmente diverso, attraverso prassi o specifici accordi tra Amministrazione e privati cittadini, purché non in contraddizione con la legge generale. Come accade a Rimini, nella storia raccontata dalla nostra lettrice. “Nonostante la legge detti una disciplina generale in materia – spiega l’avvocato Buda – è assolutamente legittimo che Comune e privato arrivino a degli accordi, purché coerenti con la legge. A Rimini evidentemente accade, e a quel punto non si può tracciare una disciplina generale, perché ogni accordo ha le proprie caratteristiche, che valgono e sono rilevanti solo all’interno dello stesso”.

Ingiunzione… legittima?
“La stessa ingiunzione del Comune,– continua Buda – che obbliga il privato a sistemare la strada vicinale autonomamente, è ammissibile, ma è valutabile solo all’interno del singolo accordo. Se non contraria alla legge, va rispettata, ovviamente. Altrimenti il privato può sempre ricorrere al Tar, citando a giudizio l’Ente come in qualsiasi altro caso di conflitto con la Pubblica Amministrazione”. Appare, però, comprensibile che il privato, a seguito d’ingiunzione che rimette a lui la responsabilità sul da farsi, possa decidere di chiudere la strada. La diretta interessata, però, si è sentita rispondere che questo non è possibile, perché su di essa sussiste un interesse pubblico. Come agire, in questo caso? “L’unica arma che il privato ha in questa situazione, è di chiedere esplicitamente al Comune, sul presupposto dell’esistenza dell’interesse pubblico, di inserire la strada nel piano di viabilità comunale, rendendola a tutti gli effetti una strada comunale, sotto la sua gestione”.

Simone Santini