REFERENDUM Separazione delle carriere, doppio Csm, Alta corte: perché cambiare la Costituzione?
Una serata molto partecipata, con oltre 500 persone in sala Manzoni Un tema, quello referendario, che scalda il pubblico e un dibattito vivace sapientemente moderato dal giornalista Giorgio Tonelli L’avvocato Beltrami ha spiegato cos’è un referendum costituzionale, cosa dice la riforma e perché è importante andare a votare
“La libertà è autentica se ciascuno di noi si prende cura degli altri. La Repubblica, la casa di tutti, esiste davvero se tutti ce ne prendiamo cura. Altrimenti le nostre democrazie diventano più fragili”. È con un forte appello al voto che si è concluso l’intervento tecnico introduttivo, affidato all’avvocato Stefano Beltrami, docente di discipline giuridiche ed economiche presso l’Istituto tecnico economico Valturio di Rimini, durante l’incontro Riforma della giustizia: sì o no?, il 20 febbraio in una sala Manzoni gremita, con oltre 500 spettatori, e agguerrita. “Non sarà un incontro di boxe, ma l’occasione per fare chiarezza su un tema in cui al momento se ne è vista poca”, ha precisato in principio il giornalista Giorgio Tonelli, moderatore del dibattito. Eppure sono state diverse le occasioni nel corso della serata in cui proprio dal pubblico obiezioni e domande hanno interrotto il dialogo tra l’avvocato Alessandro Sarti per le ragioni del sì e il magistrato Stefano Celli per le ragioni del no. Uno scambio di vedute che, come citando san Paolo ha sottolineato anche Stefano Giannini, responsabile dell’Ufficio della pastorale sociale della Diocesi di Rimini, si propone come “ strumento formativo ed informativo” per “ aiutare a comprendere la questione oggetto di referendum, comprendere lo strumento stesso del referendum e sensibilizzare cosi alla partecipazione democratica pienamente libera, perché informata, quale diritto dovere di ‘cittadini degni del vangelo’”. L’incontro è stato promosso dalla Pastorale sociale assieme al Progetto culturale e all’Istituto superiore di Scienze religiose Marvelli.
La Costituzione “rigida”
A Beltrami, il compito di chiarire cosa sia e perché si proceda con un referendum costituzionale per l’approvazione definitiva della riforma della giustizia del governo Meloni e, in pratica, cosa comporterà un sì oppure un no ai contenuti del quesito. “ La nostra Costituzione è rigida”, precisa subito Beltrami. “ Non può essere modificata con una semplice legge ordinaria. E, ad esempio, l’articolo 139 stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.
Per modificare le altre disposizioni, ricorda Beltrami, “ è necessario un procedimento complesso, che comporta uno sforzo notevole da parte del Parlamento e che, in determinati casi, prevede anche l’intervento dell’intero corpo elettorale attraverso un referendum confermativo”. Un procedimento “ pensato per evitare che l’equilibrio istituzionale delineato dai Padri costituenti possa essere modificato ‘ a colpi di maggioranza semplice’. Le revisioni costituzionali devono essere il frutto di una riflessione ponderata, possibilmente condivisa da tutte le forze politiche e, in alcuni casi, come il nostro, sottoposta anche al giudizio del popolo italiano”.
Quindi: come si fa a cambiarla?
Il primo passaggio riguarda il Parlamento. “Sono necessarie due deliberazioni di ciascuna Camera, a distanza di almeno tre mesi l’una dall’altra per favorire una riflessione nel tempo, non una decisione affrettata”.
Il secondo passaggio riguarda l’esito della seconda votazione. “ Se in tale sede si raggiunge la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, la riforma è definitivamente approvata”. Altrimenti è necessario il referendum confermativo. Come nel nostro caso.
Ed è per questo che il 22 e 23 marzo saremo chiamati alle urne per confermare o meno la legge costituzionale.
In che cosa consiste la riforma?
Il primo tassello è la separazione delle carriere, “ tra i magistrati che svolgono la funzione requirente, cioè i pubblici ministeri, e quelli che svolgono la funzione giudicante, cioè i giudici. Nel processo penale il pubblico ministero è la parte che sostiene l’accusa, potendo chiedere sia la condanna sia l’assoluzione, mentre il giudice, in posizione di terzietà e imparzialità, decide con sentenza. Con la riforma le due carriere verrebbero separate sin dall’inizio”. Oggi, la normativa consente un solo passaggio di funzione da pm a giudice e viceversa, a determinate condizioni, tra cui il trasferimento in un diverso distretto giudiziario. Il magistrato, cioè, deve cambiare regione.
Sdoppiamento del Csm
Il secondo elemento, conseguente al primo, riguarda la divisione dell’organo di autogoverno della magistratura in due organi distinti: uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente. Il Consiglio superiore della magistratura (Csm) ha come compito garantire l’indipendenza della magistratura rispetto agli altri poteri dello Stato, esecutivo e legislativo. Cambia anche la composizione. Attualmente “ è formato per due terzi da magistrati eletti dai magistrati (componenti togati) e per un terzo da membri laici, professori universitari di materie giuridiche e avvocati con determinata esperienza, eletti dal Parlamento. La riforma prevede che i componenti togati dei due nuovi Csm siano selezionati mediante sorteggio tra tutti i magistrati. Anche per la quota di competenza parlamentare è previsto un meccanismo di sorteggio, seppure a partire da un elenco formato attraverso elezione”.
L’istituzione dell’Alta corte
Terzo elemento della riforma della giustizia, riguarda l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, alla quale verrebbe affidata la competenza sui procedimenti disciplinari dei magistrati, oggi attribuita al Csm. “ Sarebbe composta da 15 giudici: tre nominati dal Presidente della Repubblica, tre estratti a sorte da un elenco di professori universitari e avvocati con almeno vent’anni di esercizio, sei magistrati giudicanti e tre magistrati requirenti, anch’essi estratti a sorte. Le decisioni dell’Alta Corte potrebbero essere impugnate solo davanti alla stessa Corte. Oggi, invece, i provvedimenti disciplinari del Csm sono impugnabili davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione”.
Appello al voto
In conclusione, Beltrami ricorda che “ nel referendum costituzionale non è previsto un quorum di partecipazione. A differenza del referendum abrogativo, che è valido solo se vota il 50% più uno degli aventi diritto, il referendum costituzionale è valido qualunque sia il numero dei votanti. Anche un’affluenza inferiore alla metà del corpo elettorale renderebbe valido l’esito. Questo ci affida una grande responsabilità: se ci asteniamo, qualcun altro deciderà comunque anche per noi. È uno stimolo forte alla partecipazione”.

