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Superamento del bicameralismo

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Quando si parla di riforma costituzionale, quella su cui come cittadini siamo chiamati a esprimerci nel referendum del prossimo 4 dicembre, ci si riferisce a un testo ben preciso: la legge costituzionale pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 e che concerne “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”.

Questa formula, il titolo della legge, dovrebbe comparire sulla scheda elettorale che ci verrà data al seggio elettorale. Usiamo il condizionale perché su questo punto pende un ricorso al Tar del Lazio, la cui decisione è attesa per il 17 ottobre.
I sostenitori del No, infatti, sostengono che trattandosi di un titolo programmatico – e non “tecnico” come avvenuto in passato – la sua presenza sulla scheda abbia un effetto propagandistico.
I sostenitori del Sì, a loro volta, affermano che anche nei due precedenti che esistono la scheda conteneva il titolo della legge, che lo scorso 6 maggio l’ufficio centrale per il referendum della Cassazione ha dato il via libera al quesito contenente il titolo della legge, che entrambi gli schieramenti hanno raccolto le firme sul quesito del referendum così formulato.
A quanto pare di capire la questione ruota intorno all’art.16 della legge sui referendum, la n. 352 del 1970, laddove sembrano essere previsti due schemi a seconda che si tratti di una “legge di revisione” costituzionale (andrebbero indicati gli articoli da abolire, come sostengono i ricorrenti) o di una “legge costituzionale” (andrebbe indicato il titolo, come ha fatto la Cassazione).

Ma lasciamo la palla al Tribunale amministrativo del Lazio e andiamo avanti perché proprio la diatriba sul titolo della legge nella scheda rende ancora più utile il tentativo di spiegare la sostanza che c’è dietro quelle parole, articolandolo in tre momenti (tre puntate diverse): bicameralismo; numero dei parlamentari, costi e Cnel; autonomie locali, in particolare le Regioni (titolo V della Carta).
Abbiamo anche chiesto ai sostenitori del Sì e a quelli del No (scegliendo tra i diversi comitati i due che hanno raccolto firme per il referendum e che risultano più riconoscibili nel dibattito pubblico) di esprimere direttamente, con le loro parole, sia pure in estrema sintesi, la loro valutazione su ciascuno dei passaggi.

Cominciamo dunque con il “superamento del bicameralismo paritario” che è anche l’aspetto più macroscopico della riforma.
Attualmente Camera e Senato hanno le stesse funzioni; in particolare, entrambe votano la fiducia al governo e hanno il medesimo ruolo nella formazione delle leggi.
La riforma prevede che spetti soltanto alla Camera il voto di fiducia al governo, così come l’approvazione di gran parte delle leggi. Il Senato (che passa da 315 membri eletti direttamente a 95 rappresentanti di Regioni e Comuni: ma su questo ci soffermeremo quando sarà il turno del secondo punto del quesito) può avanzare proposte di modifica, ma su di esse la Camera si pronuncia in via definitiva.
Fanno eccezione una serie di leggi particolari che vengono espressamente indicate e che richiedono la doppia approvazione. I cambiamenti introdotti nel procedimento legislativo prevedono anche il cosiddetto “voto a data certa” per le leggi che il governo ritiene essenziali per attuare il suo programma e limiti costituzionali per i decreti legge dell’esecutivo. In parte connesse con il nuovo bicameralismo sono le modifiche al quorum per l’elezione del presidente della Repubblica e alle modalità di elezione dei giudici costituzionali di nomina parlamentare, così pure l’introduzione del giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali da parte della Consulta. Cambiamenti riguardano anche il quorum per i referendum abrogativi e la previsione di referendum propositivi e di indirizzo. Passa da 50mila a 150mila il numero delle firme necessarie per le leggi d’iniziativa popolare a cui i regolamenti parlamentari dovranno garantire l’esame e la deliberazione finale.

Per documentarsi ulteriormente. Questo è un onesto, ma per definizione non esaustivo, tentativo di sintesi. Per chi volesse andare alle fonti, il testo integrale della riforma si trova qui:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/04/15/16A03075/sg

Utilissimo lo schema realizzato dal servizio studi della Camera, con gli articoli della Costituzione vigente e, a fronte, gli articoli modificati sulla base della legge sottoposta al referendum:
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500n.pdf